Per chi fa manutenzioni, la gestione dei rifiuti prodotti può non essere semplice. Non si tratta solamente di dove vengono messi i rifiuti – perché solitamente non si è nella propria sede aziendale, ma a casa del cliente -, ma anche di come vengono spostati. Esistono infatti norme che stabiliscono puntualmente come questi rifiuti devono essere gestiti per non incorrere in sanzioni o “cadere” nel penale. Questo perché chi esegue un intervento di manutenzione – ad esempio, su un impianto, su un macchinario o su uno stabile – diventa un “Produttore” di rifiuto, quindi si trova nella condizione di dover adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs 152/2006.

Tre sono le fasi cruciali. Da un punto di vista procedurale, i primi passaggi da compiere sono quelli adottati normalmente tramite classificazione, analisi chimiche, etichettatura ed imballaggio dei rifiuti. Sono obblighi normativi, quindi non facoltativi.

A questo punto si pongono due questioni nodali: dove mettere i rifiuti prodotti e come movimentarli per spostarli in un altro luogo oppure portarli all’impianto di trattamento. Sul dove metterli, un dato è certo: non possono essere lasciati sul posto dove è stato fatto il lavoro (anche nel caso di una normale sostituzione toner fatta da un manutentore, come dice la circolare ministeriale del 30 giugno 2015), a meno che non vi sia un’autorizzazione a stoccaggio di rifiuti conto terzi presso l’azienda. Possono essere portati all’impianto di trattamento oppure nella sede aziendale di chi ha fatto la manutenzione che diventerebbe “deposito temporaneo”. Anche in questo caso però vi sono degli obblighi precisi da rispettare per evitare una contestazione di “gestione dei rifiuti incontrollata” o “gestione di discarica non autorizzata”.

La fase più critica è quella del trasporto. I rifiuti devono essere gestiti da chi li ha prodotti, cioè dal manutentore. Ma per spostarli – che si tratti di portarli nella sede aziendale o in un impianto – è necessario usare un mezzo iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria “2-bis” con la compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti. Il mancato rispetto di queste norme prevede pesanti ammende (fino a 26 mila euro) e sanzioni amministrative, sino all’applicazione dell’articolo 483 del codice penale. È possibile rivolgersi a un trasportatore professionale, l’importante è che questo sia iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Caso particolare è rappresentato dagli interventi di manutenzione sulle reti (elettriche, idriche … ) per i quali la norma di riferimento è l’art. 230 del D.Lgs. 152/2006. Si tratta di una casistica particolare per la quale viene prevista la possibilità di raccogliere i rifiuti sul posto: la scelta del deposito temporaneo è però strettamente correlata alla corretta tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.

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