Entra in vigore il 18 febbraio 2024 il nuovo regolamento UE 2023/1542 per la gestione delle batterie. Dalla loro fabbricazione, all’immissione sul mercato fino alla raccolta e al recupero al termine della loro vita, la norma europea ridisegna l’intero comparto ponendo grande attenzione agli aspetti ambientali. Dal 18 febbraio 2024, ci sono 18 mesi di tempo per fare un cambio generazionale dai “vecchi” prodotti a quelli nuovi: il 18 agosto 2025 diventano obbligatorie le norme del regolamento che disciplinano la gestione del fine vita delle batterie e viene abrogata la direttiva 2006/66 CE, con l’eccezione delle singole disposizioni che continueranno a essere applicate.

Il nuovo regolamento introduce i requisiti in materia di sicurezza, sostenibilità, etichettatura e informazione per l’immissione sul mercato, fissando anche importanti obiettivi di raccolta dei rifiuti di batterie portatili e introduce un obiettivo di raccolta dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri. Inoltre, stabilisce i requisiti minimi per la responsabilità estesa del produttore, la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie e la comunicazione.

Tra le novità che il regolamento UE introduce ci sono il divieto per tutte le batterie portatili, a partire dal 18 agosto 2024, di contenere più dello 0,1% di piombo e l’obbligo di rendere removibili e sostituibili questo tipo di batterie, se installate in apparecchiature e dispositivi.

Per inquadrare meglio i requisiti e gli obblighi dei produttori le nuove categorie di prodotto sono:

  • Batterie portatili: “la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli”.
  • Batterie portatili di uso generale: “una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts (PP3)”.
  • Batterie per mezzi di trasporto leggeri LMT (Light Means of Transport): “una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), e che non è una batteria per veicoli elettrici”.
  • Batterie industriali: “una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli”.
  • Batterie EV (veicoli elettrici): “una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858”.
  • Batterie SLI (Star Light Ignition): “batteria per avviamento, illuminazione e accensione» o «batteria per autoveicoli»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine”.

Per ogni informazione e chiarimento, Ecolight Servizi è a disposizione.

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