Normative per la gestione dei rifiuti

La competenza di Ecolight servizi in ambito regolamentare

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La gestione dei rifiuti a norma di legge

Una linea dedicata per dare alle aziende continua assistenza su tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti, dalle norme alla compilazione documentale:

  • Aggiornamento normativo
  • Audit di conformità
  • Sistemi di gestione qualità e ambiente
  • Portale per la dichiarazione periodica di immesso, attribuzione codici relativi ai prodotti AEE e Pile: MUD AEE e Comunicazione Pile/Accumulatori
  • MUD rifiuti: elaborazione e trasmissione dati
  • Servizio delega, per tutte le pratiche relative alla gestione dei Registri AEE e Pile
  • Distruzione fiscale e smaltimento cespiti
  • Compilazione registro carico e scarico
  • Promemoria scadenze e adempimenti

I servizi coinvolti

Alcuni dei servizi offerti necessitano di attenzione in ambito regolamentare. Con Ecolight Servizi sei in grado di esercitare i tuoi obblighi in maniera regolamentata e con la certezza di rispettare le normative.

1 contro 1

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale.

1 contro 0

Ritiro gratuito da parte della distribuzione

Internazionalizzazione

Un unico interlocutore per operare in Europa.

QUALI SONO I SERVIZI CHE NECESSITANO DI UN ADEGUAMENTO NORMATIVO?

Adegua la tua azienda

Comunicazione annuale al Registro AEE e al Registro Pile

Procedura MUD AEE e Comunicazione Pile:

  • Inserire la firma digitale (chiavetta USB o smart card)
  • Accedere al sito registroaee.it o registropile.it all’interno della sezione “scrivania telematica produttori”
  • Accedi all’area riservata produttori
  • Inserire il pin del dispositivo digitale
  • Si apre la pagina per inserire la dichiarazione
  • Seguire i passaggi guidati
  • Alla fine la dichiarazione completata potrà essere scaricata in pdf con la ricevuta di avvenuta presentazione

Servizio delega

E’ disponibile un servizio di delega che l’azienda può richiedere ad Ecolight Servizi per:

  • Iscrizione ai registri e cancellazione
  • Pratiche di variazione
  • Comunicazioni MUD AEE e Comunicazione PILE
  • Rappresentante autorizzato per le aziende estere
  • Caricamento del pagamento del Decreto Tariffe
  • MUD rifiuti: elaborazione e trasmissione dati

I decreti ministeriali da rispettare

Decreto “Uno contro uno”

Il 4 maggio 2010 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n.65 dell’8 marzo 2010, divenuto operativo il 19 giugno 2010.
E’ un regolamento di semplificazione della legge n. 151 del 25 luglio 2005, più conosciuto come “decreto uno contro uno”.

Il principio è stato riaffermato dal D.Lds. 49/2014.

COSA PREVEDE

al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, il cliente può consegnare il suo vecchio apparecchio di equivalente funzionalità al punto vendita, il quale deve ritirarlo, stoccarlo e poi inviarlo al Centro di Raccolta, naturalmente nel rispetto delle norme previste dal Decreto Ministeriale.

Il prodotto obsoleto divenuto rifiuto di apparecchiatura elettrica o elettronica – RAEE – non dovrà essere necessariamente della stessa marca e non sarà necessario dimostrare di averlo acquistato in quell’esercizio commerciale.

L’INFORMAZIONE OBBLIGATORIA

I distributori di apparecchi elettrici ed elettronici sono tenuti a predisporre una specifica informazione ai clienti su questa nuova possibilità. Infatti, l’articolo 1 del D:M: 8 marco 2010 n.65 prevede che i distributori, compresi coloro che effettuano televendite o vendite elettroniche, abbiano l’obbligo di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro “con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili”.

Attiva il servizio 1 contro 1

Decreto “Uno contro zero”

Il 22 luglio 2016 è entrato in vigore il decreto 121 del 31 maggio 2016 “Uno contro Zero”. Recependo le prescrizioni indicate nel D.Lgs. 49/2014, il testo ha introdotto delle modalità semplificate per lo svolgimento del ritiro gratuito da parte della Distribuzione dei RAEE di dimensioni fino a 25 cm, per il deposito e per il trasporto di questi rifiuti.

L’obbligo si applica ai soli punti vendita con superficie di vendita di AEE – apparecchiature elettriche ed elettroniche – di almeno 400 mq.

COSA PREVEDE 

La norma prevede per i punti vendita gli obblighi:

  • RITIRO GRATUITO dei RAEE di dimensioni fino a 25 cm provenienti dai nuclei domestici;
  • INFORMAZIONE ESPLICITA dei consumatori della gratuità del ritiro;
  • il ritiro gratuito deve essere effettuato all’INTERNO DEL PUNTO VENDITA, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di competenza del punto vendita;
  • lo SVUOTAMENTO PERIODICO dei contenitori nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare;
  • COMPILAZIONE DEL MODULO di carico e scarico – Allegato 1 al momento dello svuotamento dei contenitori nel luogo di ritiro;
  • i moduli, compilati, sottoscritti e contrassegnati da un numero progressivo, devono essere CONSERVATI PER TRE ANNI, allegandoli al documento di trasporto.
Attiva il servizio 1 contro 0

Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Il D.Lgs. 49/2014 sostituisce il precedente D.Lgs. 151/2005 che per primo ha introdotto in Italia la gestione specifica per i RAEE al fine di contenere l’aumento di questi rifiuti e la dispersione di sostanze pericolose nell’ambiente e favorirne il riutilizzo di materiali senza sprecare nuove risorse.

Per garantire un corretto trattamento delle vecchie apparecchiature elettriche nel rispetto dell’ambiente e della salute collettiva, il sistema nazionale di gestione dei RAEE prevede specifici ruoli e una serie di attori coinvolti nella filiera:

  • I Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche. Secondo il principio di responsabilità estesa del produttore, questi hanno il compito di gestire e finanziare il sistema di gestione dei RAEE attraverso l’adesione ai Consorzi come Ecolight che ne assicurano il corretto trattamento e il riciclo;
  • i Distributori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche. A loro la norma affida la raccolta secondo il principio dell’Uno contro Uno e, secondo le dimensioni del punto vendita, dell’Uno contro Zero;
  • i Comuni. Devono predisporre centri di raccolta in modo da poter ricevere anche i RAEE;
  • i Consumatori. Sono chiamati a conferire correttamente i loro rifiuti elettrici ed elettronici portandoli nei luoghi appropriati.

Ecolight Servizi mette a disposizione una linea dedicata per dare alle aziende continua assistenza su tutto quanto concerne la gestione dei rifiuti, dalle norme alla compilazione documentale.

I nostri contenitori

Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE

Così dice l’allegato V del D.Lgs. 188/2008:

«Pile e accumulatori portatili sono tutte le pile e gli accumulatori sigillati che una persona normale potrebbe trasportare a mano senza difficoltà, diversi dalle batterie o dagli accumulatori per autoveicoli, nonché dalle pile o dagli accumulatori industriali, comprendono le pile a cella singola (quali le pile AA e AAA) e pile e accumulatori utilizzati dai consumatori o dai professionisti in telefoni cellulari, computer portatili, utensili elettrici senza fili, giocattoli ed elettrodomestici quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici (comprese apparecchiature simili utilizzate in scuole, negozi, aeroporti, ristoranti, uffici od ospedali) e qualsiasi pila o accumulatore che può essere utilizzato dai consumatori per i normali apparecchi domestici».

COSA PREVEDE

La raccolta delle pile e degli accumulatori portatili deve avvenire secondo precise modalità che salvaguardino l’ambiente e facilitino il consumatore al conferimento di questi rifiuti. Alla Distribuzione, il D.Lgs. 188/2008 attribuisce un ruolo importante nella raccolta. Dice l’art. 6, comma 4, del D.Lgs. 188/2008:

«La raccolta separata è organizzata prevedendo che i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili pongano a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita».

La norma prevede quindi che i negozi che vendono pile e accumulatori portatili abbiano dei contenitori appositi dove i consumatori possano conferire gratuitamente le loro pile esauste.

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DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(RAEE)

Le aziende italiane che operano su mercati europei devono rispettare la legislazione vigente in ogni singolo Paese di destinazione. I Produttori di AEE, Pile ed Accumulatori che vendono i propri prodotti direttamente al cliente finale – anche con vendite a distanza – devono essere registrati quali Produttori nelle diverse nazioni.

I servizi dedicati alle aziende che vendono in Europa

Il Decreto 49/14 all’art. 30 prevede una specifica disciplina per i produttori di AEE aventi sede in un altro stato membro ossia la nomina di un  rappresentante autorizzato.

Il Produttore con sede in un altro Stato membro che fornisce AEE a utilizzatori finali in Italia è tenuto a farsi carico di tutti quanti gli adempimenti RAEE posti in capo ai Produttori stabiliti in Italia, attraverso un “ rappresentante autorizzato RAEE “ residente nel nostro paese che si farà carico degli adempimenti relativi all’ iscrizione al registro RAEE, coordinerà i rapporti con il sistema collettivo scelto per fare fronte agli adempimenti e sarà inoltre direttamente responsabile dell’ organizzazione del ritiro dei RAEE su tutto il territorio nazionale.

I servizi dedicati alle aziende Europee che vendono in Italia

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