Newsletter 2/2024

Dall’entrata in vigore, il 15 giugno 2023, del D.M. 59 del 4 aprile 2023 che sancisce l’avvento del Registro Elettronico Nazionale per le Tracciabilità dei rifiuti, il Ministero sta dando chiarimenti, tramite appositi decreti direttoriali, su quanto accadrà prima dell’avvio ufficiale del RENTRI.

Cosa sappiamo fino ad ora?

1) Con il decreto direttoriale 97 del 22/09/2023 è stata ufficialmente pubblicata la “Tabella scadenze RENTRI” relativa alle date per l’iscrizione al RENTRI, all’entrata in vigore dei nuovi strumenti per la tracciabilità dei rifiuti (Registro cronologico di carico e scarico e Formulario di Identificazione dei Rifiuti) che sostituiranno completamente quelli attualmente in uso, alle date ufficiali per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale e per l’emissione e gestione digitale del Formulario di identificazione dei rifiuti;

2) Il Decreto direttoriale n.143 del 06/11/2023 ha definito le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRI ed ha definito le funzionalità che al nuovo sistema saranno connesse e rese disponibili agli operatori: dalle modalità di iscrizione da parte degli operatori obbligati (e quelli facoltativi) alle modalità di accesso autenticato, ai requisiti informatici che le software house dovranno possedere con i propri strumenti per garantire l’interoperabilità, alle modalità di funzionamento degli strumenti di supporto che saranno messi a disposizione degli operatori.

3) Infine il Decreto Direttoriale 251 del 21/12/2023, il più atteso probabilmente, e che definisce le modalità operative con le quali ogni operatore dovrà effettivamente gestire il proprio registro cronologico di carico e scarico ed il nuovo format del Formulario di Identificazione dei Rifiuti. Questo decreto, composto di due allegati, quando il RENTRI sarà in vigore, abrogherà formalmente i DM 145/98 ed il DM 148/98 (che hanno disciplinato per anni la gestione dei due principali strumenti di tracciabilità dei rifiuti). L’allegato 1 al Decreto Direttoriale riporta con una certa dovizia di dettagli i casi d’uso di gestione del registro cronologico di carico e scarico  (produzione dei rifiuti all’interno dell’unità locale, produzione dei rifiuti al di fuori dell’unità locale, attività di manutenzione, attività di manutenzione reti fognarie, gestione dei casi di respingimento ecc…). L’allegato 2 invece fornisce tutte le istruzioni per la compilazione del ben più complesso nuovo modello di formulario di identificazione dei rifiuti che, cambia completamente volto rispetto al modello in uso e reca al suo interno molte più informazioni ed allegati specifici per la gestione di casi quali: più di un intermediario, microraccolta, ausilio di più vettori ecc….

Cosa possiamo fare?

Nell’attesa dei prossimi Decreti Direttoriali che disciplineranno le modalità di iscrizione al RENTRI ed altri aspetti tecnici, diventa fondamentale analizzare e studiare quest’ultimo decreto direttoriale che sarà il nostro faro per una futura corretta gestione dei rifiuti.

Inoltre, con diverse settimane di ritardo rispetto alla tabella di marcia, il MASE ha messo a disposizione di operatori del settore, soggetti delegati e software house, l’area demo RENTRI che fungerà da palestra per tutti i portati di interesse al fine di verificare eventuali criticità del sistema, da correggere,  con il quale dovremo confrontarci tra poco meno di 10 mesi. Ricordiamo infatti che il primo scaglione di soggetti obbligati (imprese con più di 50 dipendenti) all’uso del RENTRI dovrà iniziare ad utilizzare il nuovo strumento di tracciabilità dal 13 Febbraio 2026.

Per approfondimenti:

D.Dir 97/2023: https://www.mase.gov.it/pagina/tracciabilita-dei-rifiuti

D.Dir 143/2023: https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/modalita-operative/modalita-operative-per-la-trasmissione-dei-dati-al-rentri

Dir 251/2023: https://www.rentri.gov.it/decreti-direttoriali/istruzioni-manuali-e-guide-sintetiche/modalita-di-compilazione-del-registro-di-carico-e-scarico-e-del-formulario#:~:text=Il%20Decreto%20Direttoriale%20n.,e%205%20del%20citato%20D.M

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