Newsletter 2/2024

I casi di rilevazione, da parte degli organi di controllo, di scorretta gestione del deposito temporaneo sono numerosi ma spesso non viene data loro la giusta importanza.
È il caso ad esempio della sentenza della Corte di Cassazione 15450/2023 che ha dichiarato colpevoli due imputati responsabili di aver depositato, in modo incontrollato e senza autorizzazione, rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in 300 mc di terre e rocce da scavo, provenienti dai lavori di costruzione sul terreno di proprietà dei titolari del permesso a costruire.
Altro esempio è quello rilevato alla fine di agosto 2023 dal Reparto Territoriale e del Nucleo di Polizia Ambientale di Prato che ha sequestrato un’azienda, portando alla luce diverse violazioni a livello di gestione dei rifiuti: registro di carico e scarico non compilato dal 2021, rifiuti non suddivisi correttamente per categorie omogenee, fusti di olio esausto. Sono stati inoltre rinvenuti sacchi di rifiuti solidi urbani con all’interno contenitori di sostanze chimiche contaminati che avrebbero dovuto essere gestiti come rifiuti speciali.

Le sanzioni previste dall’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 per “deposito temporaneo irregolare” sono dure e chiare, la norma al comma 1 prevede:

  1. la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
  2. la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.

Saper gestire il deposito temporaneo significa innanzitutto aver classificato i propri rifiuti e conoscere e rispettare le regole per il deposito e l’imballaggio dei rifiuti monitorando le quantità e i tempi del deposito stesso.

Per non rischiare, sempre meglio far valutare il proprio deposito temporaneo.

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