Newsletter 2/2024 – L’approfondimento 

La normativa italiana benché possa sembrare un labirinto vorticoso e difficile da comprendere, non ammette ignoranza, per cui sta a noi addentrarci volenterosamente per individuare la strada giusta che chiarisca gli obblighi per evitare le sanzioni. In questo articolo ci concentreremo sui subappaltatori che si occupano di installazioni e manutenzione, una categoria spesso trascurata ma, come vedremo, soggetta alle stesse responsabilità, civili e penali, che ritroviamo spesso poste in capo ai Produttori di rifiuti.

Come anticipato, anche il subappaltatore di installazioni e manutenzioni si qualifica come “produttore di rifiuti” in quanto, come ricorda l’art. 183, comma 1, lettera f) del D.lgs. 152/2006, è “il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)”.

 

Ma come facciamo a individuare nel subappaltatore il “produttore di rifiuti” pur essendoci uno o più committenti?

Il subappaltatore e il committente sono legati da un contratto, “l’appalto”, con cui una parte (il subappaltatore) assume l’obbligo di realizzare un’attività (manutenzione o costruzione) e quindi un servizio a fronte di un corrispettivo in denaro (art. 1655 del Codice Civile).

Per chiarire le responsabilità, ci affideremo al procedimento “Cass. Pen. Sez. III n. 11029 del 16 marzo 2015”. Nello specifico, ci riferiamo al ricorso, presentato dai due soggetti precedentemente individuati come committente e subappaltatore e già condannati in quanto responsabili dei fatti accaduti. Senza entrare troppo nel merito del dibattito, prendiamo quanto di utile può servirci a chiarire la posizione del subappaltatore e del committente.

Il giudice di legittimità ha più volte ribadito che: “il subappaltatore, in ragione della natura del rapporto contrattuale, che lo vincola al compimento di un’opera o alla prestazione di un servizio con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio è, di regola, il produttore dei rifiuti; su di lui gravano i relativi oneri, pur potendosi verificare casi in cui, per la particolarità dell’obbligazione assunta o per la condotta del committente, concretatasi in ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore, detti oneri si estendono anche a tale ultimo soggetto”.

La Corte di Cassazione riconosce così il subappaltatore quale Produttore di rifiuti in quanto soggetto che autonomamente gestisce l’esecuzione dell’opera o del servizio, quindi, diretto responsabile degli obblighi che la norma impone e delle eventuali sanzioni se essa non viene applicata.

 

Il committente è esente da ogni responsabilità?

No, viene specificato come anche il committente potrebbe assumere la qualifica di “produttore di rifiuti” solo qualora vi sia, da parte sua, una “ingerenza o controllo diretto sull’attività dell’appaltatore”, e soprattutto nel caso in cui tale ampio coinvolgimento nella gestione dei rifiuti risulti adeguatamente provato.

Possiamo, quindi, affermare che il subappaltatore, assumendosi il compimento dell’opera, assume anche gli oneri normativi, e non potrebbe mai essere altrimenti. Al committente può essere estesa la responsabilità e l’eventuale pena, ma questo non deresponsabilizza il subappaltatore. Al Committente spetta sempre l’obbligo di vigilare sull’operato dei propri sub-appaltatori.

 

Quali sono gli obblighi del “produttore di rifiuti”?

L’art. 188 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che il produttore è responsabile della corretta gestione dei rifiuti. Nella corretta gestione ritroviamo tutto ciò che comporta il recupero e lo smaltimento dei rifiuti in tutte le loro fasi una volta prodotti, non sono esclusi il deposito temporaneo, il trasporto e le comunicazioni.

 

Quali sanzioni prevede la normativa in meriti alla scorretta gestione dei rifiuti?

L’art. 261 del D.Lgs. 152/2006 descrive nel dettaglio i casi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in cui il produttore è soggetto a sanzione. Nella maggior parte dei casi la sanzione prevede sia l’arresto che il pagamento dell’ammenda.

 

Come puoi verificare che la tua impresa subappaltatrice raggiunga la compliance normativa?

Affidarsi ad una figura tecnica, esterna, quale è quella del “consulente ambientale” può rappresentare un buon punto di partenza per poter delineare insieme i principali rischi ai quali l’impresa è esposta, la costruzione di un sistema di procedure che salvaguardino l’impresa e garantiscano il costante monitoraggio dei parametri ambientali necessari al raggiungimento del più elevato grado di compliance.

I principali aspetti ai quali occorre rivolgere la propria attenzione:

  • corretta classificazione dei rifiuti (documentata) e attribuzione dei relativi codici EER;
  • corretta impostazione e gestione del deposito temporaneo;
  • impostazione e gestione di procedure interne, snelle ed attagliate alla realtà aziendale;
  • verifica delle autorizzazioni ambientali dei soggetti ai quali i rifiuti sono affidati;
  • corretta gestione della documentazione per la tracciabilità dei rifiuti (formulario e registro cronologico di c/s rifiuti, presentazione del MUD).

Innescare un processo virtuoso di gestione dei rifiuti speciali permette di adempiere alle norme vigenti e di garantire alla propria azienda  un vantaggio competitivo, oltre ad evitare una esposizione a sanzioni.

Apri la chat
1
Serve aiuto?
Come possiamo aiutarti?