Newsletter 2/2024

La Città Metropolitana di Genova ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale relativa all’etichettatura da utilizzare sugli apparecchi contenenti batterie non sostituibili da parte dell’utilizzatore finale, se il “fine vita” dell’AEE e quello della batteria in esso incorporata, quindi, coincidono. Nello specifico, è stato chiesto se sia sufficiente apporre il simbolo previsto dalla normativa per i RAEE o se sia necessario aggiungere anche il simbolo per la raccolta differenziata pile.

Per rispondere a questo quesito sono stati rispolverati i D.Lgs. 188/2008 e 49/2014:

L’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2008, riferendosi a pile, accumulatori e pacchi batterie, dispone che tali prodotti possono essere immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con il simbolo rappresentante un bidone della spazzatura con ruote, barrato da una croce. Nel caso in cui i suddetti prodotti abbiano dimensioni molto ridotte il simbolo deve essere apposto sull’imballaggio. Le batterie contenute negli auricolari wireless e nelle basi incorporate per la ricarica degli stessi, seppur inamovibili da parte dell’utilizzatore finale e di dimensioni particolarmente ridotte così come rappresentato nell’istanza, rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 188/2008.

L’articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dispone che il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo rappresentante un contenitore di spazzatura su ruote barrato, accompagnato da una barra piena orizzontale che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. Con i successivi commi 6 e 7, del citato articolo 28, sono dettagliate le modalità di apposizione del simbolo nonché, nei casi di impossibilità, per dimensioni e funzione del prodotto, l’obbligo di apporre il simbolo di cui all’Allegato IX sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia relativi all’AEE.

Considerando che i prodotti di cui si fa riferimenti nell’istanza rientrano in entrambe le casistiche dei D.Lgs. suddetti, il MASE risponde che, “laddove ne ricorrano le condizioni, sull’imballaggio dei prodotti” vanno apposti entrambi i simboli, sia quello previsto dalla normativa RAEE che quello previsto dalla normativa pile.

Secondo il Ministero, poiché le etichette vanno obbligatoriamente apposte, nel caso di specie di batterie “incorporate” nell’apparecchio e non sostituibili da parte dell’utente, il produttore deve applicare entrambe le etichette, o sul prodotto (apparecchio elettronico o pile) o sull’imballaggio.

Apri la chat
1
Serve aiuto?
Come possiamo aiutarti?