Batterie a fine vita, è il momento di voltare pagina. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo n. 29/2026, entrato in vigore il 7 marzo 2026, l’Italia recepisce le direttive europee e riscrive le regole della Responsabilità Estesa del Produttore (EPR). La riforma introduce la nuova classificazione delle batterie (portatili, per l’avviamento, illuminazione e accensione – SLI, per la mobilità leggera – LMT, per veicoli elettrici e batterie industriali) e punta a due obiettivi: obblighi certi per chi immette le pile sul mercato e una importante semplificazione per chi raccoglie le pile portatili esauste.
Punti vendita, cambia la gestione delle pile portatili
La novità principale è l’esenzione dagli obblighi autorizzativi previsti dal Testo Unico Ambientale. Per le pile portatili, chi allestisce un punto di raccolta non deve più affrontare le procedure di registrazione o autorizzazione ordinaria, né l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Queste le semplificazioni sul piano della gestione quotidiana:
- addio registri: non è più necessaria la tenuta del registro cronologico di carico e scarico;
- no al MUD: decade l’obbligo di comunicazione annuale (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) al sistema informativo dei rifiuti;
- esenzione RENTRI: i punti di raccolta sono sollevati dall’obbligo di iscrizione al nuovo portale di tracciabilità dei rifiuti;
- il trasporto delle batterie dai punti di raccolta verso i centri di stoccaggio o gli impianti di trattamento non richiede più il formulario identificativo del rifiuto (FIR). È sufficiente un comune Documento di Trasporto (DDT), che deve riportare solo alcune informazioni essenziali: luogo di produzione, categoria di batterie, quantitativo e destinazione.
Accesso al sistema e vantaggi per la rete
Per operare in questo regime agevolato, i distributori devono sottoscrivere un contratto con i produttori o i sistemi collettivi, oppure aderire agli accordi del Centro di Coordinamento Batterie. Quest’ultimo mette a disposizione un portale per il censimento dei punti di raccolta, garantendo la tracciabilità attraverso la semplice conservazione dei DDT.
Le altre categorie di batterie
Per i punti vendita e i centri di assistenza che devono gestire un rifiuti da batteria appartenente a una delle altre quattro categorie identificate (per l’avviamento, illuminazione e accensione – SLI, per la mobilità leggera – LMT, per veicoli elettrici e batterie industriali), la norma non prevede modalità semplificate.
Scadenze e obblighi per i Produttori
Dell’applicazione del Regolamento europeo sono interessati anche i Consorzi dei produttori come Ecolight. La nuova norma introduce questo cronoprogramma:
- entro il 6 maggio 2026 (60 giorni): i sistemi individuali già esistenti devono presentare domanda di riconoscimento al Ministero dell’Ambiente (MASE);
- entro il 3 settembre 2026 (180 giorni): è il termine chiave per la riorganizzazione. Il MASE dovrà emanare i decreti sulle garanzie finanziarie e sugli statuti-tipo. Entro la stessa data, il Centro di Coordinamento dovrà istituire il registro telematico degli impianti di trattamento e tutti i sistemi (individuali e collettivi) dovranno aderire ufficialmente al Centro stesso;
- fase finale: una volta pubblicato lo statuto-tipo ministeriale, i consorzi avranno altri 6 mesi per adeguare i propri statuti.
Nel complesso, questa riforma mira a garantire la tracciabilità dei flussi (batterie portatili, LMT, SLI e industriali) attraverso il portale del Centro di Coordinamento, agevolando al contempo il raggiungimento dei target di recupero delle materie prime critiche richiesti da Bruxelles.