Newsletter 4/2024
Con il mese di dicembre si apre formalmente la prima finestra di iscrizione al RENTRI per il primo gruppo di soggetti obbligati che ricordiamo essere:
- produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività artigianali e/o industriali con più di 50 dipendenti;
- trasportatori professionali di rifiuti (iscritti nelle categorie ordinarie 1-4-5);
- intermediari di rifiuti senza detenzione (iscritti nella categoria 8);
- consorzi istituti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.
Come ormai è ben noto, per questo primo gruppo di soggetti l’avvio dell’operatività RENTRI decorre formalmente dal 13 febbraio 2025, mentre per tutti gli altri soggetti che ricadono nel secondo o terzo scaglione l’operatività RENTRI decorre dal giorno successivo a quello dell’iscrizione.
Non essere iscritti al RENTRI al 13 febbraio 2025 non comporta però l’esenzione da tutti gli obblighi.
Infatti la vera differenza tra soggetti iscritti e non iscritti è concentrata sostanzialmente nella stampa del registro di carico e scarico, tralasciando per un attimo una serie di azioni obbligatorie e necessarie che discendono dalla trasformazione del registro da documento cartaceo a elettronico.
Per i soggetti iscritti al RENTRI non è più necessaria la vidimazione di un registro di carico e scarico cartaceo e la sua compilazione/stampa, mentre per gli altri soggetti obbligati alla tenuta del registro, permane l’obbligo di vidimazione fisico di un registro di carico e scarico (nel nuovo format) e la sua compilazione e archiviazione su supporto cartaceo.
Se dal punto di vista degli adempimenti di cui all’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 (compilazione obbligatoria del registro di carico e scarico) abbiamo queste differenze tra soggetti iscritti e non iscritti, dal punto di vista della documentazione che deve accompagnare i rifiuti non vi sono differenze tra i due gruppi di soggetti. Infatti, per tutto il 2025 il formulario di identificazione dei rifiuti deve essere in formato cartaceo.
La vera domanda che ci si pone, dal punto di vista delle responsabilità e delle relative implicazioni è: chi deve emettere e compilare il formulario?
Su questo punto l’articolo 193 del D.lgs. 152/2006 non è cambiato lasciando la responsabilità principale in capo al Produttore il quale può demandare al trasportatore tale attività. L’articolo 5 del DM 59/2023 riprende questo concetto, ma rimarca un aspetto fondamentale: “Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti. Fermo restando le responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore”.
La sintesi dei commi 2 e 3 dell’articolo 5 del DM 59/2023 evidenziano i seguenti aspetti che devono essere tenuti in considerazione ai fini della compliance normativa:
- Il Produttore è il principale soggetto obbligato alla emissione e compilazione del formulario;
- Il Produttore può “richiedere” al trasportatore di emettere e compilare il formulario;
- Il Produttore mantiene le proprie responsabilità con riferimento alle informazioni di propria competenza.
Su quest’ultimo punto è necessario soffermare la nostra attenzione per capire quali siano le informazioni di competenza del Produttore.
Come sappiamo il formulario di identificazione dei rifiuti reca al proprio interno una serie di informazioni anagrafiche relative ai soggetti che intervengono nella gestione del rifiuto – quali il Produttore, Trasportatore, Destinatario ed eventualmente Intermediario – e una seconda serie di informazioni relative alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto.
Considerando quanto indicato dal testo unico ambientale all’articolo 188 comma 1, il Produttore ha l’obbligo di affidare i propri rifiuti a soggetti autorizzati al loro trattamento. Da ciò ne discende l’obbligo per il Produttore di:
- conoscere tali soggetti prima che il trasporto abbia inizio;
- verificare le loro autorizzazioni/iscrizioni prima che il trasporto abbia inizio.
Pertanto i dati anagrafici dei soggetti inseriti nel formulario sono anche una responsabilità del Produttore oltre che del trasportatore il quale, a sua volta, ha l’obbligo di verificare che l’eventuale intermediario ed il destinatario siano autorizzati alla gestione dei rifiuti che sta per prendere in carico per il trasporto.
In merito alle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto, anche queste sono una responsabilità del Produttore in quanto, come stabilito dall’articolo 184 comma 5, la corretta attribuzione dei codici EER ai rifiuti prodotti è effettuata dal Produttore sulla base delle linee guida SNPA recepite con il Decreto 47 del 9 Agosto 2021.
Come sappiamo, la classificazione dei rifiuti è quel processo che permette al Produttore non solo di giungere all’attribuzione del codice EER al rifiuto ma anche di descriverne le caratteristiche chimico-fisiche e le relative caratteristiche di pericolo. Inoltre, laddove il rifiuto risulti pericoloso (ed in pochi casi ciò vale anche per i rifiuti non pericolosi) ne segue anche la classificazione ADR.
Una classificazione ben documentata permette al Produttore di avere a disposizione tutte le informazioni che devono essere riportate sul formulario e che non possono essere note ad un soggetto terzo che non sia il Produttore stesso del rifiuto.
Pertanto, sono tutte di competenza del Produttore le informazioni relative a:
- codice EER;
- stato fisico del rifiuto;
- caratteristiche di pericolo;
- quantità;
- modalità di contenimento;
- ADR.
Come si può osservare, dunque, la quasi totalità delle informazioni riportate sul formulario sono una responsabilità a carico del Produttore il quale, anche se richiede al trasportatore di provvedere alla emissione e compilazione del documento, dovrà verificarle prima di apporre la propria firma.