La Distribuzione torna al centro della raccolta dei RAEE: sono state ampliate le possibilità di raccolta attraverso l’1contro1 e introdotte nuove sanzioni. Il DL 116/2025, che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 ottobre 2025, modifica la norma di riferimento per il mondo RAEE, il Dlgs 49 del 14 marzo 2014. Noto come Decreto legge “Terra dei Fuochi”, il nuovo testo si prefigge di contrastare in modo fermo il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e di favorire la tracciabilità dei quantitativi raccolti.
In ambito RAEE, l’articolo 1bis del DL 166/2025 va a introdurre due importanti novità che interessano la Distribuzione.
La prima vuole andare a contrastare l’abbandono dei RAEE e riguarda la raccolta in modalità 1contro1. Ovvero, l’obbligo per i negozi che vengono prodotti di elettronica ed elettrodomestici di ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura a fronte dell’acquisto di una nuova di equivalente funzionalità. L’esempio più classico è il cambio del frigorifero, ma vale anche per lavastoviglie, forno, pc, cellulare: quando si acquista il prodotto nuovo, il rivenditore è obbligato a ritirare gratis quello vecchio (ovviamente se il consumatore ritiene di doversene disfare).
In questo campo, la novità riguarda il momento della consegna a domicilio della nuova apparecchiatura. La legge dice infatti: “Contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell’acquirente di RAEE provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente”. Al distributore, sia che abbia venduto in negozio sia attraverso e-commerce o marketplace, viene data quindi la possibilità di ritirare anche altri RAEE, secondo una modalità simile all’1contro0.
La seconda novità riguarda la tracciabilità dei RAEE gestiti dalla Distribuzione. Il nuovo testo recita: “La mancata comunicazione, da parte del distributore, nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi e avviene il deposito preliminare alla raccolta ai sensi dell’articolo 11, comma 4, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000”. Gli importi vengono ridotti della metà per l’inesatta o incompleta trasmissione delle informazioni.
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