Dal 27 settembre 2026 entrano ufficialmente in vigore in Italia le sanzioni del D.Lgs. 30/2026, il provvedimento che rende pienamente punibili le asserzioni ambientali generiche o non dimostrate. Il decreto recepisce la Direttiva UE 2024/825 (EmpCo) e modifica il Codice del Consumo, inserendo a tutti gli effetti il greenwashing tra le pratiche commerciali scorrette. Le nuove regole colpiscono direttamente la comunicazione aziendale su tutti i canali digitali, inclusi siti web, e-commerce e social network, andando a interessare anche settori come quello dell’elettronica e del tessile particolarmente sensibili al tema della sostenibilità: adesso lo slogan d’impatto non basta più. La sostenibilità dichiarata deve coincidere rigorosamente con la conformità e la tracciabilità di filiera.

Cos’è il D.Lgs. 30/2026

Il decreto 30/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56, nasce per rafforzare la tutela dei consumatori e promuovere la trasparenza legata alla sostenibilità ambientale e sociale. L’obiettivo della norma è duplice:

  • favorire scelte d’acquisto consapevoli, contrastando le dichiarazioni ambientali ingannevoli;
  • sostenere l’economia circolare attraverso la diffusione di informazioni chiare, tracciabili e veritiere;
  • per le aziende e i professionisti del marketing, questo cambio di passo introduce vincoli di legge stringenti nella promozione di prodotti o servizi con caratteristiche “green”.

Cosa cambia per la comunicazione e il marketing

La normativa definisce con precisione i confini tra informazioni verificabili e dichiarazioni generiche, introducendo divieti regolamentati. Diventano formalmente pratiche scorrette:

  • claim generici: l’utilizzo di termini come ad esempio “ecologico”, “green” o “sostenibile” se privi di prove concrete, scientifiche e facilmente accessibili;
  • bollini ingannevoli: l’adozione di etichette di sostenibilità o loghi “ambientali” non basati su un sistema di certificazione ufficialmente riconosciuto o approvato dalle autorità;
  • confronti non trasparenti: la comparazione tra prodotti basata su caratteristiche ambientali senza esplicitare i criteri di confronto, i dati utilizzati e il loro aggiornamento.

Gli obblighi di legge

Per garantire la conformità alla nuova normativa ed evitare l’applicazione delle sanzioni, il D.Lgs. 30/2026 impone alle aziende specifici obblighi tassativi per tutta la comunicazione e il marketing online:

  • obbligo di verifica preventiva: ogni asserzione ambientale (environmental claim) deve essere preventivamente validata e fondata su prove concrete, oggettive, aggiornate e scientificamente verificabili;
  • uso esclusivo di certificazioni ufficiali: è vietato esporre marchi, bollini o etichette di sostenibilità autodichiarati o creati dall’azienda stessa. Sono ammessi unicamente sistemi di certificazione approvati da autorità pubbliche o verificati da organismi terzi indipendenti;
  • trasparenza metodologica nelle comparazioni: in caso di confronti tra prodotti o servizi su temi ambientali l’azienda ha l’obbligo di rendere espliciti e accessibili i criteri tecnici di confronto, la metodologia di calcolo applicata e la data dell’ultimo aggiornamento dei dati;
  • specificità dell’informazione: la norma vieta le formulazioni vaghe. Le aziende sono obbligate a specificare se il claim si riferisce all’intero prodotto, al suo imballaggio o a una singola fase del ciclo di vita.

 Il team di Ecolight Servizi affianca le imprese nella transizione circolare e nell’adeguamento normativo, promuovendo una cultura della sostenibilità aziendale trasparente e in linea con le disposizioni vigenti.