MUD, la data è quella del 30 giugno 2025. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm di adozione del nuovo Modello unico di dichiarazione ambientale, è stato definito anche il termine ultimo per la presentazione del MUD. I 120 giorni indicati dalla normativa portano a individuare il 28 giugno, ma dato che si tratta di un sabato, la scadenza viene posticipata al primo giorno lavorativo disponibile, quindi lunedì 30 giugno. Per il quinto anno consecutivo, è stata aggiornata la documentazione MUD che imprese ed enti locali devono compilare per comunicare i dati sui rifiuti prodotti e gestiti nell’anno precedente. Anche se il nuovo format previsto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica non stravolge quello del 2024, alcune novità sono state già annunciate. Le modifiche saranno limitate e riguarderanno soprattutto gli adempimenti destinati ai Comuni con particolare riferimento ai costi della raccolta differenziata per effetto dell’introduzione di un nuovo coefficiente.
Come negli anni precedenti, le dichiarazioni MUD devono essere fatte solamente in via digitale attraverso i portali MUD Telematico e MUD Comuni gestiti dalle Camere di Commercio.
La scadenza MUD arriva solamente due settimane dopo l’avvio della seconda fase del RENTRI. Infatti, il 15 giugno 2025 si aprono le iscrizioni al portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti per gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti. Il periodo di iscrizione si chiude il 14 agosto 2025.
Ricordiamo che il MUD è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e gestito durante l’anno precedente.
Sono obbligati alla presentazione del modello:
- chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs 152/2006che hanno più di dieci dipendenti;
- i consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione imballaggi;
- i gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.Igs. 152/2006.
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